Login Form
| Riflessioni sopra una sentenza - di Gianluca Casseri |
|
|
|
| Scritto da Gianluca Casseri |
|
È noto che il nostro ordinamento giuridico, come quello di tutti i paesi che si reputano civili, stabilisce l’indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello stato nonché da condizionamenti di ogni tipo, in primo luogo di natura politica. Questo principio, quando viene seguito (e per la verità non avviene sempre), può indurre gli organi giudiziari a decisioni che non si piegano all’esigenza del politicamente corretto. Una di queste fu senz’altro la sentenza del Tribunale Supremo Militare n. 747, emessa nell’udienza del 26 aprile 19541. La corte era chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato da un gruppo di ufficiali e sottufficiali della Legione della Guardia Nazionale Repubblicana “Tagliamento”, inquadrata nelle forze armate della Repubblica Sociale Italiana, che erano stati condannati due anni prima dal tribunale militare di Milano per l’esecuzione di numerosi partigiani, per sevizie durante gli interrogatori e per aver collaborato con i tedeschi. I giudici respinsero la maggior parte dei ricorsi anche se applicarono agli imputati il condono previsto dalla legge 19 dicembre 1953. Ma l’aspetto interessante della sentenza non risiede tanto nel dispositivo, quanto invece in una serie di considerazioni che il tribunale militare sviluppò in una lunga motivazione, alcune delle quali risultavano all’epoca, come risultano oggi, fortemente destabilizzanti di alcune certezze politiche. La principale questione considerata dai magistrati riguardava il “carattere della Repubblica sociale italiana”. Mentre si faceva notare che, nel periodo 1943-45, in tutta la penisola “la Sovranità di diritto è sempre appartenuta allo Stato italiano, e il depositario di essa […] fu sempre il Re”, si precisava però che “altra cosa è la cosiddetta sovranità di fatto”. Quest’ultima, dopo l’8 settembre, “fu nella parte dell’Italia ove risiedeva il Governo legittimo [vale a dire nel Regno del sud - N.d.R.], esercitata dalle Potenze alleate occupanti. Non poteva altrimenti essere, dal momento che, durante il regime di armistizio, permaneva lo stato di guerra e l’occupante era sempre giuridicamente «il nemico». Basti considerare che tutte le leggi e tutti i decreti […] ricevevano piena forza ed effetto di legge a seguito di ordine degli alleati. Pertanto, il Governo del Re era un governo che esercitava il suo potere «sub condicione», nei limiti assegnati dal comando degli eserciti nemici.” Dunque, tale governo “aveva solo quella limitata potestà che le Potenze occupanti gli concedevano”, e poiché gli eserciti angloamericani non avevano ancora occupato il centro-nord, in queste regioni il potere di fatto era “in altre mani, una nuova organizzazione politica erasi creata, con un proprio governo, e, cioè, la Repubblica sociale italiana”, che costituiva “organizzazione statuale […] avente capacità giuridica propria”. Se poi qui erano presenti ingenti reparti militari tedeschi, ciò non basta a dedurre “che essi erano gli occupanti e per negare alla Repubblica sociale italiana il carattere di un governo di fatto”. Inoltre niente “autorizza a ritenere che solo un regime di occupazione siasi costituito nel centro-nord dell’Italia ad opera delle forze armate tedesche”, giacché, come notava la corte, “l’ordinanza Kesselring, in data 11 settembre 1943, che assoggettava il territorio italiano alle leggi tedesche, cessò di avere efficacia” il 23 settembre, allorché “Mussolini ebbe a proclamarsi capo dello Stato fascista repubblicano”. Quindi, dal parallelo tra due regimi che coesistevano nella penisola, bisogna concludere che mentre al Regno del Sud, che pure è sempre stato considerato il governo legittimo, era preclusa “ogni indipendenza”, tale “preclusione non esisteva per la Repubblica sociale italiana che emanava le sue leggi e i suoi decreti senza l’autorizzazione dell’alleato tedesco.” Da questa importante conclusione scaturivano poi ulteriori considerazioni, due in particolare speculari l’una all’altra. “I combattenti della Repubblica sociale italiana devono essere considerati belligeranti” in quanto, conformemente alle norme internazionali belliche, i loro reparti erano “comandati da capi responsabili, portavano segni distintivi e riconoscibili a distanza, apertamente le armi, e si conformavano per quanto era possibile, nei confronti dell’avversario belligerante, alle leggi e agli usi di guerra”. Al contrario, riconoscere “ai partigiani la qualità di belligeranti” per il tribunale era frutto di “una peregrina interpretazione delle disposizioni vigenti”; questi infatti “non possono essere considerati belligeranti, non ricorrendo nei loro confronti le condizione che le norme del diritto internazionale cumulativamente richiedono.” Ricapitolando, secondo il Tribunale Supremo Militare, dopo l’8 settembre in Italia vi era un solo stato indipendente, vale a dire la Repubblica Sociale Italiana, mentre il Regno del sud era occupato dagli angloamericani e totalmente soggetto alla loro autorità. Ecco allora venir meno il significato di espressioni come “occupazione tedesca” o “alleati liberatori”. Le forze armate tedesche non erano occupanti, bensì gli autentici alleati venuti in aiuto di un paese amico. Invece, occupanti in senso proprio erano gli angloamericani che invasero la penisola partendo dal sud, e mantennero per tutta la durata del conflitto lo status di nemici invasori. Giunti a questo punto viene da porsi una domanda: se nel 1954 un’alta magistratura dello stato prendeva atto che il governo ritenuto legittimo non era indipendente bensì soggetto agli stranieri, possiamo affermare che l’attuale governo, erede diretto di quello del 1943-45, ha effettivamente recuperato la propria indipendenza? Rammento che tutt’oggi l’Italia è gremita di basi statunitensi in cui sono dislocati migliaia di militari americani, equipaggiati anche con armi nucleari. Se la presenza di queste forze veniva spiegata in passato con l’esigenza di collaborare alla difesa del nostro paese e dell’Europa occidentale dalla minaccia di un attacco sovietico, dopo il crollo dei regimi comunisti dell’Est come viene giustificata? Ulteriore quesito: premesso che il 25 aprile 1945 scomparve l’unico governo indipendente presente in Italia, e che sull’effettiva indipendenza di quello che lo ha sostituito sussiste un legittimo dubbio, cosa si continua a celebrare in quella data? |


